

Parte seconda.

Dal lungo confine tra Est e Ovest.
alla moltiplicazione dei confini.



Undici.

La situazione internazionale.
dalla fine della guerra agli anni Sessanta.


110. Fini e principi delle Nazioni Unite.
Da: Carta delle Nazioni Unite, in E. Anchieri, La diplomazia
contemporanea, Cedam, Padova, 1959.

L'idea di una nuova organizzazione internazionale a tutela della
sicurezza collettiva, era contenuta gi nella carta atlantica
sottoscritta dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano
Roosevelt e dal primo ministro inglese Winston Churchill
nell'agosto del 1941. Essa venne ripresa nella dichiarazione delle
ventisei nazioni in guerra contro la Germania, il Giappone e
l'Italia, riunitesi a Washington nel gennaio del 1942. Il
progetto, successivamente discusso nelle conferenze tenute al
termine della guerra da Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran
Bretagna, venne definitivamente approvato dalla conferenza di San
Francisco, a conclusione della quale, il 26 giugno 1945, i
delegati dei cinquanta stati partecipanti sottoscrissero lo
statuto della organizzazione delle nazioni unite (ONU). Di tale
documento riportiamo qui il primo capitolo, contenente
l'enunciazione dei fini e dei principi: il mantenimento della
pace; la risoluzione pacifica delle controversie internazionali;
la cooperazione internazionale in campo economico, sociale,
culturale e umanitario; l'affermazione dei diritti e delle libert
fondamentali dell'uomo senza alcuna distinzione. Alla prova dei
fatti, per, questi nobili propositi resteranno sulla carta: su di
essi prevarranno per molto tempo la rivalit tra USA e URSS, le
loro ambizioni egemoniche e i predominanti interessi economici e
politici.

Capitolo primo.  Fini e principi.

Art. 1. I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e a questo
fine: prendere misure collettive efficaci per la prevenzione e la
cessazione delle minacce alla pace, e per la soppressione degli
atti di aggressione o di altre infrazioni della pace e pervenire
con mezzi pacifici, e conformemente ai principi della giustizia e
del diritto internazionale, alla sistemazione o alla soluzione
delle controversie internazionali o di quelle situazioni che
potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare relazioni amichevoli tra le Nazioni, fondate sul
rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e
dell'autodecisione dei popoli e adottare altre misure adeguate per
rafforzare la pace universale;
3. Attuare la cooperazione internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale
e umanitario, e promuovere e incoraggiare il rispetto per i
diritti dell'uomo e per le libert fondamentali di tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione; e.
4. Costituire un centro per coordinare l'attivit delle Nazioni
verso il conseguimento di questi fini comuni.
Art. 2. L'organizzazione e i suoi membri, nel perseguire gli scopi
stabiliti dall'articolo 1, agiranno in conformit ai seguenti
principi:
1. L'organizzazione  fondata sul principio dell'eguaglianza di
sovranit di tutti i suoi membri.
2. Tutti i membri, al fine di assicurare ad ognuno di essi i
diritti ed i benefici risultanti dalla loro appartenenza
all'organizzazione, dovranno adempiere in buona fede gli obblighi
da loro assunti con il presente Statuto.
3. Tutti i membri dovranno risolvere le loro controversie
internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace e la
sicurezza e la giustizia internazionali non siano messe in
pericolo.
4. Tutti i membri dovranno, nelle loro relazioni internazionali,
astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrit
territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in
qualsiasi altro modo inconciliabile con gli scopi delle Nazioni
Unite.
5. Tutti i membri dovranno dare alle Nazioni Unite piena
assistenza in qualsiasi azione da esse intrapresa in conformit al
presente Statuto e dovranno astenersi dal prestare aiuto a uno
Stato contro il quale le Nazioni Unite intraprendano un'azione
preventiva o coercitiva.
6. L'organizzazione dovr fare in modo che gli Stati non
appartenenti alle Nazioni Unite agiscano in conformit a questi
principi, per quanto occorra, ai fini del mantenimento della pace
e della sicurezza collettiva.
7. Il presente Statuto non pu comunque autorizzare le Nazioni
Unite a intervenire in questioni che appartengano essenzialmente
alla competenza interna di uno Stato, n vincolare i membri a
sottoporre la definizione di tali questioni ai modi di regolamento
del presente Statuto; questo principio per non pregiudica
l'applicazione delle misure previste dal capitolo sesto [il
capitolo relativo alla soluzione pacifica delle controversie].
